Il ricorso, indirizzato alla Commissione tributaria provinciale, deve essere notificato al Comune.
Iter
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficio competente valuta il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione. Se non intende accogliere il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, è tenuto a formulare d’ufficio una propria proposta di mediazione (Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 17, com. 5).
In caso di accordo tra le parti, questo si intende perfezionato:
- se la controversia riguarda un atto impositivo o di riscossione, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’importo dovuto per la mediazione oppure, in caso di pagamento rateale, della prima rata
- per le controversie relative al rimborso di pagamenti, con la sottoscrizione dell'accordo.
Se non si raggiunge un accordo entro il termine di 90 giorni dalla notifica del reclamo al Comune, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di reclamo e mediazione.
Durata massima del procedimento amministrativo
90 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 14:21.04