Assegnazione di un alloggio in edilizia pubblica

(urn:nir:regione.piemonte:legge:2010-02-17;3)
  • Servizio attivo
Procedimento di assegnazione di un alloggio in edilizia pubblica

A chi è rivolto

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti soggettivi, previsti dalla Legge regionale 17/02/2010, n. 3, art. 3 al momento della presentazione della domanda e dell’eventuale assegnazione:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente soggiornante in Italia, o essere titolare di protezione internazionale
  • avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE
  • i componenti del nucleo richiedente non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio situato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare (Decreto ministeriale 05/07/1975), salvo che l’alloggio stesso non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, o sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale, o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto
  • non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
  • non essere, e non avere alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
  • non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
  • non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale
  • non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
  • essere in possesso di ISEE e di patrimonio mobiliare non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento regionale 04/11/2011, n. 14.

Come fare

Le domande possono essere presentate esclusivamente durante il periodo di apertura del bando.

Alla chiusura del bando, il Comune trasmette le domande ricevute alla commissione assegnazione alloggi, che formerà una graduatoria provvisoria.

È possibile fare ricorso contro il proprio punteggio entro 30 giorni dall'emissione della graduatoria provvisoria. La commissione assegnazione alloggi, dopo aver esaminato i ricorsi, effettua un sorteggio tra i concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio e pubblica la graduatoria definitiva.  

Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile presentare richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.  L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive. 

In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitivi decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione. 

Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni.

Domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale
Copia del documento d'identità
Copia del permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno per cittadini stranieri con status di rifugiato
Attestato del ministero dell'interno o dell'INAIL relativo alla condizione di superstite di persona deceduta per motivi di lavoro o servizio
Comunicazione del proprietario e/o datore di lavoro
Attestato della prefettura per i cittadini italiani relativi alla condizione di profugo
Verbale d'invalidità rilasciato dall'ASL
Sentenza del tribunale
Provvedimento del tribunale relativo

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'inserimento in graduatoria.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Residenza
  • Integrazione sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 17:42.23