Versare la tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Versare la tassa sui servizi indivisibili (TASI)

TASI è l'acronimo di "Tassa sui Servizi Indivisibili".

I "servizi indivisibili" sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare una utenza specifica (a differenza dei servizi "a domanda individuale" quali l'asilo nido o il trasporto scolastico dove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio). Ad esempio sono servizi indivisibili i seguenti:

  • illuminazione pubblica
  • manutenzione stradale e del verde pubblico
  • protezione civile
  • vigilanza urbana
  • anagrafe.

Approfondimenti

Su quali immobili si deve pagare? Chi la deve pagare?

Si deve pagare la TASI se si possiedono o detengono, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • fabbricato, unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
  • area fabbricabile, area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 639 prevede il pagamento della TASI sulle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e su tutti gli altri immobili non adibiti ad abitazione principale (ad esempio "seconde case", laboratori, negozi, capannoni, box e cantine non di pertinenza dell’abitazione principale, aree fabbricabili).

Per abitazione principale si intende quella dove si dimora abitualmente con proprio nucleo familiare e risiede anagraficamente. Deve essere inoltre composta da una sola unità immobiliare. Se l’abitazione ha più unità immobiliari, solo una può essere considerata abitazione principale, le altre sono classificate come altri immobili. Inoltre il concetto di abitazione principale è limitato ad una sola, nell'ambito dello stesso Comune, per ciascun nucleo familiare.

E' possibile considerare come pertinenza dell'abitazione principale una sola delle seguenti categorie anche se iscritte in catasto insieme all’abitazione:

  • C/2 (la cantina e la soffitta)
  • C/6 (il posto auto scoperto e il box)
  • C/7 (il posto auto coperto e le tettoie).

Le ulteriori pertinenze saranno soggette ad IMU.

La TASI, come per l'IMU, la pagano tutti i proprietari in base alla propria quota di possesso. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

La TASI va pagata da tutti i possessori dell'immobile e da tutti gli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc) se diversi dal possessore. Chi è in affitto deve quindi pagare la TASI per una quota variabile, fissata dal Regolamento comunale, tra il 10% e il 30% del valore complessivo dell’imposta. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente suddivisa tra questo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per la suddivisione dell’imposta l’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%. Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo la TASI è dovuta per intero solo dal proprietario.

Il Decreto legge 06/03/2014, n. 16, art. 1, com. 3, convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, definisce quali sono gli immobili esenti dalla TASI.

Come si calcola?

Per calcolare l'importo della TASI si deve determinare il valore imponibile (la Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 675, prevede che la base imponibile della TASI sia quella stabilita per l’applicazione dell’IMU) a cui applicare l'aliquota di riferimento e le detrazioni alle quali si ha diritto. Le aliquote hanno una soglia massima che però, deve essere considerata unitamente a quella dell’IMU.

L’imposta così ottenuta andrà rapportata sia alla percentuale di possesso che ai mesi di detenzione. Per la TASI, si considera come intero il mese in cui il possesso dell'abitazione si è verificato per almeno 15 giorni.

Calcolare la TASI per un fabbricato

Per calcolare il valore imponibile di un'unità immobiliare si deve:

  • individuare la sua rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposta (la rendita catastale è disponibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • rivalutarla del 5% (moltiplicandola per 1,05)
  • moltiplicare la rendita così ottenuta per un coefficiente, previsto dalla legge, diverso per ciascuna categoria catastale:
Categoria Classe Coefficiente
A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 160
A 10 (uffici e studi privati) 80
B Tutte le classi 140
C 1 (negozi e botteghe) 55
C 2, 6, 7 160
C 3, 4, 5 140
D 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 65
D 5 80

L'aliquota di riferimento è decisa dal Comune:

  • l'aliquota minima è pari allo 0,1% mentre quella massima può arrivare allo 0,25%, ma il Comune può variarla al ribasso fino all'azzeramento dell'imposta o al rialzo fino allo 0,08%, rispettando il vincolo di non superare il valore massimo stabilito per legge: prima casa: da 0,25% a 0,33% (se il Comune ha deciso di introdurre delle detrazioni per le fasce più deboli); altri fabbricati (comprensiva dell’IMU): da 1,06% a 1,14% (se il Comune ha deciso di introdurre delle detrazioni per le fasce più deboli)
  • per i fabbricati rurali posseduti dagli imprenditori agricoli ad uso strumentale è prevista l'aliquota massima pari allo 0,1%. Il Comune non può in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,08%, in quanto la Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 678, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1%.

Calcolare la TASI per un'area fabbricabile

Il valore imponibile  di un'area fabbricabile coincide con il suo valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposta determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

L'aliquota di riferimento è decisa dal Comune: 

  • l'aliquota minima è pari allo 0,1% mentre quella massima può arrivare allo 0,25%, ma il Comune può variarla al ribasso fino all'azzeramento dell'imposta o al rialzo fino allo 0,08%, rispettando il vincolo di non superare il valore massimo stabilito per legge (comprensivo dell’IMU): da 1,06% a 1,14% (se il Comune ha deciso di introdurre delle detrazioni per le fasce più deboli).

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, e agro-silvo-pastorale, vengono considerati terreni agricoli e quindi sono esclusi dalla TASI.

Quando si paga?

La TASI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

 

Come si paga?

La TASI va pagata con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • le detrazioni per l'abitazione principale
  • l'importo dovuto

È possibile effettuare il versamento anche con un bollettino postale. In questo caso, il numero di conto corrente (1017381649, uguale per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento TASI) sono già prestampati. È necessario effettuare un versamento distinto per ogni Comune nel cui territorio sono collocati i propri immobili. Se nell'ambito dello stesso Comune si possiedono più immobili soggetti a TASI il versamento li deve comprendere tutti.

Sul bollettino devono essere indicati:

  • l’importo dovuto
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune e tipologia (abitazione principale, immobili rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati)
  • le detrazioni per l'abitazione principale
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo.

I dati anagrafici e fiscali devono essere riferiti al contribuente che effettua il versamento.

È bene ricordarsi di effettuare il pagamento con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

I Comuni non invieranno alcun bollettino o F24 precompilato.

Detrazioni e agevolazioni

La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l’immobile come abitazione principale.

Il valore imponibile TASI è ridotto del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati e per quelli dichiarati di interesse storico/artistico, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Infatti la Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 675 prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; quindi si applicano tutte le disposizioni che riguardano la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle per gli immobili di interesse storico/artistico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

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Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 14:21.04